Il pagamento dell’imposta sulle successioni è condizione necessaria per poter disporre dei beni ricevuti per testamento, come ad esempio denaro, gioielli, mobilio, titoli, immobili, terreni, etc. L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari (coloro che ricevono un legato, cioè una parte specifica del patrimonio).
Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Dunque quando non è previsto il pagamento delle imposte in caso di successione?
Quando si decide di fare un lascito solidale. Infatti, tra i soggetti esenti al pagamento dell’imposta di successione ci sono le ONLUS alle quali è possibile destinare una parte o la totalità di tutti i propri beni.
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Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Quando l’eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell’imponibile su cui applicare le aliquote dell’imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l’applicazione delle imposte ipotecaria (con l’aliquota del 2 per cento) e catastale (con l’aliquota dell’1 per cento).
Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, che devono essere trattate al loro valore corrente), vanno peraltro considerati non secondo il loro valore di mercato, ma per il loro valore “catastale”, e cioè moltiplicando la rendita ad essi attribuita dal Catasto per i coefficienti di aggiornamento applicabili caso per caso.
Nei territori ove vige il sistema tavolare, è necessario dopo aver presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e aver pagato le imposte, richiedere il certificato di eredità.
Il certificato di eredità o di legato è un provvedimento che viene emesso dall’autorità Giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per intavolare, a nome degli eredi (o legatari) gli immobili caduti in successione.
Si richiede presso il Tribunale competente per territorio ove è stata aperta la successione o dove ricadono gli immobili, oppure dove è stata l’ultima residenza del de cuius. Se la successione si è aperta fuori dal territorio nazionale, si richiede presso il Tribunale dove si trovano la maggior parte degli immobili.
La richiesta del certificato di eredità puà farla l’erede o il legatario, nonché terzi soggetti interessati nei casi previsti dalla legge.
Deve essere presentato ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la cancelleria della volontaria Giurisdizione con firma autenticata da un pubblico ufficiale o da un avvocato dotato di procura alle liti.
Si, è possibile richiedere l’agevolazione prima casa degli immobili caduti in successione, versando le impose in misura fissa pari ad euro 200, 00 cadauna sia per l’imposta ipotecaria che catastale.
I requisiti necessari sono gli stessi previsti per la richiesta di agevolazione prima casa, effettuata in una compravendita.
Tuttavia è possibile che la successione si apra con più soggetti e più immobili, ciò non significa che non sia possibile richiedere lo stesso tale agevolazione; sarà infatti possibile richiedere l’agevolazione per tanti immobili caduti in successione quanti sono i beneficiari in possesso dei requisiti, purchè si costituisca tramite la dichiarazione una diretta relazione tra il bene ed il soggetto beneficiario dell’agevolazione.
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